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La legislazione vigente, principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” così come modificata dalla Legge 116/2021 e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a disciplinare il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero. Con ulteriore Circolare del 20/5/2014, il Ministero della Salute ha imposto il mutuo riconoscimento della formazione tra le regioni, prevedendo che “l’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio Nazionale”. È dunque necessario ottenere un attestato di frequentazione di un corso BLS-D che preveda l’insegnamento delle seguenti materie, secondo le Linee Guida Internazionali dell’European Resuscitation Council (ERC) o dell’American Heart Association (AHA):
Il Corso BLS-D può essere svolto da istruttori sanitari e non sanitari certificati sotto la supervisione di un medico responsabile del corso; il rapporto docenti/discenti dovrà rispettare quanto stabilito dalle Linee Guida internazionali (cioè 1 istruttore con massimo 5 discenti). L’autorizzazione va rinnovata ogni due anni tramite un corso di aggiornamento che consiste in una prova pratica di simulazione BLS-D utilizzando un manichino ed un simulatore DAE.
La legge 116/2021 specifica che: “l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti formativi previsti. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore DAE o procede alla rianimazione cardiopolmonare”. Si precisa che l’art. 54 del codice penale stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Vengono dunque depenalizzate le conseguenze connesse all’uso di un defibrillatore in quanto chi soccorre agisce in stato di necessità.